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"Non è direttamente applicabile agli Enti Locali un puntuale limite quantitativo alle spese di formazione"

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 36/2012, ha esaminato la portata delle disposizioni normative che impongono puntuali limiti di spesa e che si applicano agli enti locali in quanto “principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, richiamando la più recente giurisprudenza costituzionale, ha rilevato come l’imposizione di puntuali limiti di spesa sia lesiva dell’autonomia degli enti locali. Gli enti, pertanto,  possono prevedere il superamento del limite puntualmente imposto se viene comunque garantito un corrispondente risparmio di spesa.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 182/2011, ha infatti rilevato come “L’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, diversamente da quanto postulato dall’Avvocatura dello Stato, non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa”.

Da quanto indicato si può chiaramente rilevare come l’imposizione di un puntuale limite alle spese di formazione, previsto dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, non sia direttamente applicabile agli enti locali.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 113/2011, richiamando l’importanza della formazione enunciata, tra l’altro, dall’art. 23 del CCNL dell’1.04.99, ha specificato che “Alla luce del richiamato quadro normativo può pertanto concludersi che la soddisfazione dei fabbisogni formativi costituisca per ogni ente locale una componente strutturale del governo delle risorse umane con la conseguenza che la correlativa spesa non può che assumere i caratteri della obbligatorietà”

Tanto premesso, appare evidente come gli enti locali possono programmare le proprie attività di formazione senza tener conto del limite imposto dal richiamato art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, avendo contestualmente cura di garantire comunque un eguale risparmio di spesa al fine di rispettare i principi fondamentali di finanza pubblica.

 

Dott. Vito Tatò

Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore V

Ispettorato Generale di Finanza - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Documenti correlati:

- Deliberazione n.36/2012 - Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

- Sentenza n.182/2011 - Corte Costituzionale



  

IL CONTO ANNUALE 2011

 

 Scarica la  Circolare n. 16 del 2 maggio 2012 

 


 

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